» Ricerca avanzata...

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO

7.Recesso del consumatore. Il consumatore può recedere il contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento di prezzo di cui al precedente punto 6 in misura eccedente il 10% nel suo originario ammontare;
b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzazione dopo la conclusione del contratto, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra il consumatore ha alternativamente diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo di pari valore disponibile in tale data, oppure di valore inferiore e in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo.
b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (accettare la modifica o recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato l'importo della penale nella misura indicata alle condizioni generali di vendita, riportate nel catalogo o programma fuori catalogo (oltre il costo individuale di gestione della pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8.Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza. Nell'ipotesi in cui, nei 20 precedenti prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei diversi servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2 e 3 comma del precedente punto 7). Il consumatore può esercitare i diritti di cui sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzazione che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore. La somma in oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quando previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9.Modificare dopo la partenza. L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nella impossibilità di fornire per qualsiasi motivo, tranne che per fatto del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza alcun supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o di diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo della prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10.Sostituzioni. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l'organizzatore ne sia informato almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo comunicazione circa le generalità del concessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d. lgs. 111.95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuate entro il termine precedentemente indicato. L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione dalla modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

pag. 2/4
email: info@valdueviaggi.it